Fattura errata senza sconto

Pubblicato il 18 febbraio 2008 La Cassazione, con la sentenza n. 1607 del 25 gennaio 2008, stabilisce che non può essere portata in detrazione dal cessionario o dal committente l’Iva erroneamente addebitata in fattura dal cedente, in caso di cessione di beni, o dal prestatore, in caso di prestazioni di servizi. La decisione, che entra nel merito di una questione ampliamente dibattuta dalla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria, parte dal caso di una società a cui era stata contestata dalla Guardia di finanza l’indebita detrazione dell’Iva addebitata in fattura da parte di un soggetto che le aveva ceduto materiali in disuso anche se la cessione di rottami (materiali in disuso) non è soggetta ad Iva. Resta irrisolto, per il momento, il problema delle modalità di recupero del tributo non dovuto da parte del cessionario o del committente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy