Fattura errata senza sconto

Pubblicato il 18 febbraio 2008 La Cassazione, con la sentenza n. 1607 del 25 gennaio 2008, stabilisce che non può essere portata in detrazione dal cessionario o dal committente l’Iva erroneamente addebitata in fattura dal cedente, in caso di cessione di beni, o dal prestatore, in caso di prestazioni di servizi. La decisione, che entra nel merito di una questione ampliamente dibattuta dalla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria, parte dal caso di una società a cui era stata contestata dalla Guardia di finanza l’indebita detrazione dell’Iva addebitata in fattura da parte di un soggetto che le aveva ceduto materiali in disuso anche se la cessione di rottami (materiali in disuso) non è soggetta ad Iva. Resta irrisolto, per il momento, il problema delle modalità di recupero del tributo non dovuto da parte del cessionario o del committente.
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