Con l’avvio della fatturazione elettronica, dal gennaio 2019, vengono ridefinite le modalità di pagamento della relativa imposta di bollo.
E’ il decreto del 28 dicembre 2018 del ministero dell’Economia e delle Finanze – in “Gazzetta Ufficiale” n. 5 del 7 gennaio 2019 – a rendere più agevole l’adempimento: sarà l’agenzia delle Entrate, al termine di ogni trimestre, a comunicare l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Viene, dunque, modificato il precedente decreto 17 giugno 2014.
Sarà la stessa Agenzia a disporre, sul proprio sito, un servizio attraverso il quale gli interessati possano pagare l’imposta di bollo:
Il decreto del 28/12/2018 prevede che il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
La novità trova applicazione dalle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019.
Le fatture elettroniche per cui è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto suddetto.
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