Per facilitare l’avvio del sistema obbligatorio di fatturazione elettronica sono state previste alcune agevolazioni nell’applicazione delle sanzioni per le operazioni effettuate fino al mese di settembre.
L’articolo 10 del DL 119/2018, per favorire l’avvio del nuovo obbligo dal 1° gennaio 2019, ha previsto in via transitoria, per il primo semestre del 2019, quanto segue:
la mancata applicazione della sanzione di cui all’articolo 6 del DLgs. 471/97 nel caso in cui la fattura fosse stata emessa in formato elettronico oltre il termine stabilito dall’articolo 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica;
una riduzione dell’80% della stessa sanzione, nel caso in cui la fattura fosse stata emessa oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR 633/72, ma, comunque, entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica del mese o trimestre successivo.
In sede di conversione in legge del Dl n. 119/2018, il suddetto periodo di attenuazione della sanzione per omessa fatturazione è stato esteso al 30 settembre 2019 con riferimento ai soli soggetti passivi che effettuano la liquidazione periodica dell’IVA con cadenza mensile.
Nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha poi ribadito che:
fino al 30 giugno 2019 la disapplicazione/riduzione delle sanzioni era applicabile nei confronti di tutti i contribuenti, indipendentemente dalle modalità di liquidazione dell’imposta (su base mensile o trimestrale);
l’estensione della riduzione sanzionatoria al 30 settembre 2019 per i soggetti che liquidano l’imposta su base mensile si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno.
Di conseguenza, si applicheranno le sanzioni per ritardata emissione di fattura, ridotte dell’80%, ai contribuenti che entro il 16 novembre, fattureranno:
le operazioni del secondo trimestre 2019 (se trimestrali);
le operazioni di settembre 2019 (se mensili).
Cadendo il 16 novembre di sabato, si ricorda che gli adempimenti e i versamenti, anche se telematici, che scadono appunto di sabato o in un giorno festivo devono sempre essere rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
Tale periodo di attenuazione delle sanzioni per tardiva emissione delle fatture elettroniche sta, quindi, per scadere: le fatture immediate riferite ad operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2019, dovranno essere emesse al più tardi entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Nel caso in cui non venga rispettata tale data, si applicherà per intero la sanzione amministrativa prevista per l’omessa fatturazione.
Resta ferma la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, versando le sanzioni previste ridotte a 1/9 nel caso di perfezionamento entro 90 giorni dall’errore commesso (ex art. 13, Dlgs n. 472/1997).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".