Via libera agli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Sul punto, con il termine “congiunti” s’intendono i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate “da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”. È ancora vietato, invece, per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È consentito, inoltre, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
A specificare le regole da rispettare nella cd. “fase 2” è il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 15350 del 2 maggio 2020, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 del Dpcm del 26 aprile 2020. Le nuove misure si applicano dal 4 al 17 maggio 2020.
Fermo restando il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati, nella “fase 2” è nuovamente possibile accedere ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici. Al riguardo, il sindaco ha il potere di chiudere temporaneamente specifiche aree nelle quali non può essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Rimane ancora vietata l’attività ludica o ricreativa all’aperto. Tuttavia, è consentito lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti), purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
La norma, pertanto, non solo reintroduce l’attività sportiva fra quelle consentite, ma rimuove, tanto per l’attività sportiva che per quella motoria, il limite della prossimità alla propria abitazione.
È possibile svolgere cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.
È confermata, dal 4 al 17 maggio 2020, la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
È consentita, invece, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Si amplia il novero delle attività consentite. Possono riaprire le proprie aziende le attività manifatturiere (tessile, moda, auto, mobili), le costruzioni, il commercio all’ingrosso delle relative filiere e l’industria estrattiva.
Si intensificano i controlli alle imprese autorizzate a riaprire. I prefetti devono dotarsi di “nuclei a composizione mista” per vigilare sull’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza da COVID-19 all’interno delle aziende.
In caso di violazione delle misure di anti contagio, scatta la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni.
Infine, tutte le aziende autorizzate a riaprire dal 4 maggio 2020 non devono effettuare alcuna comunicazione e non sono soggette a controlli preventivi, ma sono chiamate a rispettare uno specifico impegno: applicare le misure di sicurezza condivise concordate tra le parti sociali a livello nazionale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".