Fondo nuove competenze, dall’Anpal nuove Faq per l’attestazione

Pubblicato il 06 ottobre 2023

Pubblicate dall’Anpal sul proprio sito istituzionale le nuove istruzioni sull'attestazione delle competenze dei lavoratori per il Fondo nuove competenze seconda edizione, in risposta alle Faq aggiornate al 22 settembre 2023 e pervenute in relazione alla Nota del 7 agosto 2023, n. 11790.

L’argomento, ampiamente trattato nell’articolo “Fondo nuove competenze: in chiaro attestazione delle competenze e tempi della formazione”, è di notevole importanza per i datori di lavoro che intendano fruire dei contributi previsti in caso di stipula di accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

Vediamo nel dettaglio il contenuto delle FAQ, non prima di fare un breve riepilogo sull’attestazione delle competenze e la loro funzione.

Attestazione delle competenze

I progetti di sviluppo delle competenze sono finalizzati, tra l’altro, al rilascio di una attestazione finale di certificazione anche ai fini della riconoscibilità degli eventuali crediti formativi maturati; l’attestazione finale delle competenze deve essere rilasciata quindi secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali.

Quattro sono le casistiche, a seconda che la domanda sia presentata o meno tramite un fondo interprofessionale e che i percorsi formativi siano o meno referenziati alle ADA (area di attività) dell’Atlante del Lavoro, distinguendo tra contenuti obbligatori e contenuti facoltativi.

L’attestazione finale delle competenze deve indicare obbligatoriamente

L’attestazione deve essere prodotta per ogni lavoratore e riportare informazioni coerenti con gli obiettivi fissati in fase di presentazione dell’istanza.

Le nuove FAQ

Vediamo ora le Faq di maggiore importanza rese note dall’Anpal e aggiornate al 22 settembre 2023

Attestazione unica

Viene chiarito che, in caso di un percorso di formazione composto da più moduli o più corsi è possibile ricorrere a un unico documento attestante le competenze del lavoratore solo se:

Firma discente/lavoratore

In relazione al quanto previsto dalla Nota n. 11790/2023, l’Anpal precisa che la firma del lavoratore che fruisce della formazione va intesa “per presa visione ricevuta”, essendo necessario che venga data evidenza con una dichiarazione dei datori di lavoro che il lavoratore abbia invece ricevuto l’attestazione medesima.

Presentazione dell'istanza non tramite un Fondo interprofessionale e con esiti non referenziabili alle ADA dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

In tal caso il processo di progettazione e programmazione della formazione deve comunque seguire la logica e il metodo di dell’Atlante. Ne deriva che, partendo dai processi e dalle sequenze di lavoro secondo l’impostazione metodologica di Atlante, occorre identificare comunque le competenze necessarie alla realizzazione delle attività di lavoro oggetto di formazione e, laddove possibile, descriverle in termini di conoscenze e abilità attraverso un attestato di trasparenza.

Indicazioni codice ATECO

Nelle attestazioni con esiti non referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro bisogna inserire il Settore economico professionale ATECO riportato nella visura del registro delle imprese. Qualora fossero presenti più codici, va inserito quello più affine al tema su cui è stata svolta la formazione.

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