Faq aggiornate dall’Enea, lo scorso 23 febbraio, sul Superbonus del 110%, di cui all'art. 119, DL n. 34/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 77/2020.
La fruibilità del 110% per le spese sostenute a partire dall'1/7/2020, per gli interventi iniziati prima di detta data, è legata:
al miglioramento di due classi energetiche;
per gli interventi “trainanti”, al rispetto dei requisiti tecnici e della spesa massima ammissibile.
Ne consegue che la documentazione da produrre in questi casi sia quella richiesta per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 1° luglio 2020.
Tra gli interventi trainati non sono contemplati quelli indicati nel comma 2-quater, art. 14, DL n. 63/2013, ossia interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, poiché fanno parte di quelli trainanti.
Anche gli interventi antisismici sono compresi tra gli interventi trainanti.
Quando la normativa richiede, per la fruibilità dell’ecobonus e superbonus, la presenza dell’impianto di climatizzazione invernale, questo:
Inoltre, deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
In merito alla richiesta di presentare gli attestati di prestazione energetica (Ape) ante e post operam al fine di dimostrare che il miglioramento di almeno due classi energetiche, si specifica che gli attestati possono essere firmati dal direttore dei lavori e dal progettista se non occorre depositarli nel catasto degli impianti termici.
Inoltre:
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