Il ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato, il 12 aprile 2017, le Faq riguardanti le novità sulla “Nuova Sabatini”.
Qualora per la presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 sia conferita una procura speciale dal legale rappresentante dell'impresa ad un terzo, l’atto può avere la forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non essendo necessario che si proceda con atto pubblico, avvalendosi di un notaio, purchè sia consentito dall’atto costitutivo e dallo statuto dell’impresa richiedente.
Però nel caso suesposto,si precisa che la procura avrà valore solo per la trasmissione della domanda, tranne nel caso in cui sia esplicitamente indicato che la procura è conferita anche per la presentazione della documentazione successiva.
E’ ammesso che un'impresa possa inoltrare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari a patto che siano relative a investimenti diversi ed a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 2 milioni di euro.
Inoltre se un’impresa ha più sedi operative, è tenuta a presentare diverse domande di agevolazione “Nuova Sabatini”. Infatti ad ogni domanda deve corrispondere un'unica sede operativa dell'impresa da indicare nel modulo di domanda. In tale sede deve essere realizzato l'investimento ed ubicati i beni agevolati.
Al momento della presentazione della domanda non è necessario che l’impresa alleghi preventivi, fatture o altri titoli di spesa.
Le Faq del MiSE precisano che tali documenti non devono nemmeno accompagnare la domanda di erogazione della prima quota di contributo, che, in base all’allegato n. 3 della circolare 23 marzo 2016, n. 26673, deve essere corredata delle sole dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, che attestino il requisito di nuovo di fabbrica.
Qualora si tratti di investimento in leasing la domanda di erogazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, insieme ad analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori.
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