E' stato definitivamente licenziato dall'Aula del Senato 9l Family Act, il disegno di legge (A.S. n. 2459) che delega il Governo ad emanare nuove misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
Il testo è passato con 193 voti favorevoli, 10 contrari e 15 astenuti.
Sono 9 gli articoli del Family act, che tracciano le linee guida delle prossime riforme del Governo per la famiglia, in ossequio agli obiettivi strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Vediamo cosa cambierà con le riforme in arrivo per famiglie e imprese.
Il Governo è delegato ad adottare norme per:
- sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie;
- contrastare la denatalità;
- valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani;
- sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani;
- favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori;
- sostenere, in particolare, il lavoro femminile.
Il Governo, nell'emanazione dei decreti delegati deve attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
Tali misure, da adottare in sinergia con le associazioni familiari maggiormente rappresentative, dovranno essere attuate considerando eventuali disabilità delle persone del nucleo familiare.
Nell'attività di riordino, il Governo dovrà infine valutare di abolire o modificare le attuali misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità, a garanzia delle risorse finanziarie disponibili.
Entro un anno dall'entrata in vigore del Family Act il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli.
In particolare, le disposizioni governative dovranno garantire una rete diffusa su tutto il territorio nazionale di servizi socio-educativi per l'infanzia e per l'adolescenza e prevedere contributi a copertura delle rette per la loro frequenza o per l'introduzione di servizi di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a 6 anni.
Dovranno essere previste contributi per le spese sostenute:
- per i figli con disabilità;
- per viaggi di istruzione, iscrizione annuale, abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica;
- per acquisto di libri di testo e no, di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
- per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l'acquisto di materiale didattico.
Il Governo dovrà prevedere benefìci fiscali aggiuntivi come welfare aziendale nelle forme individuate dalla contrattazione collettiva aziendale per l'educazione e la formazione dei figli nonché per la tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi.
Entro 2 anni dall'entrata in vigore del Family Act il Governo dovrà riformare la disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità, nel rispetto di due punti fermi: l'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e l'articolo 42 del T.U maternità, fatte salve disposizioni di maggior favore.
La riforma dovrà prevedere, per i genitori lavoratori, la possibilità di fruire dei congedi parentali fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a 14 anni e stabilire un periodo minimo, non inferiore a 2 mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio nonchè l'estensione della disciplina ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, garantendo modalità di gestione più flessibili.
Ai genitori lavoratori si dovrà riconoscere la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a 5 ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli.
Il Governo dovrà inoltre prevedere:
Entro 2 anni dall'entrata in vigore del Family Act il Governo dovrà prevedere il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
La riforma dovrà riconoscere, in particolare, incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell'originario regime contrattuale.
Si dovranno inoltre prevedere agevolazioni, anche di natura contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro e per le attività di formazione ad esse destinate nonchè il rifinanziamento del Fondo per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.
A sostegno del lavoro femminile poi, si dovrà prevedere che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni.
Entro due anni dall'entrata in vigore del Family Act il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e per il conseguimento dell’autonomia finanziaria da parte dei giovani.
Si dovranno prevedere per esempio detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazione per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari o agevolazioni fiscali per la locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale o per l’acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie ovvero ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l’autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia d’origine.
La riforma dovrà inoltre prevedere agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all’innovazione, alla digitalizzazione e all’auto imprenditoria in favore di giovani di età inferiore a 18 anni.
Entro un anno dall'entrata in vigore del Family Act il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari in particolare favorendo, nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal PNRR, la diffusione di centri e di servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche mediante attività di mediazione familiare.
Infine, l'articolo 7 del disegno di legge in argomento definisce il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi e l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.
Il calendario delle riforme
Riforma |
Tempi |
Sostegno all'educazione dei figli |
Entro 1 anno |
Congedi parentali, di paternità e di maternità |
Entro 2 anni |
Lavoro femminile e conciliazione vita e lavoro |
Entro 2 anni |
Formazione dei figli e autonomia finanziaria dei giovani |
Entro 2 anni |
Sostegno delle responsabilità familiari |
Entro 1 anno |
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