Scade il 4 marzo 2023 il termine per presentare la domanda per l'indennità una tantum riconosciuta ai familiari superstiti di medici e di altri operatori sanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da Covid-19 contratto nel periodo emergenziale dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022.
L'INAIL ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2023.
Con l'approssimarsi della scadenza, riepiloghiamo a chi spetta l'indennità e come ottenerla.
Il Cura Italia (articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 271) ha istituito un fondo per la corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari dei lavoratori della sanità vittime del Covid-19.
L'indennizzo una tantum è riconosciuto:
a condizione che i predetti lavoratori della sanità:
NOTA BENE: Per “familiari superstiti delle vittime” si intendono il coniuge o la persona unita civilmente nonchè i figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi. In loro mancanza, l'indennità spetta ai genitori naturali o adottivi.
La misura dell'indennizzo non è prestabilita, ma sarà definita successivamente, con decreto del Capo del Dipofam, in base alla dotazione del Fondo e al numero delle vittime per le quali sarà erogata la prestazione.
L'indennità una tantum:
I potenziali beneficiari dell'una tantum devono presentare domanda all’INAIL – Direzione centrale rapporto assicurativo entro il 4 marzo 2023 mediante il servizio online denominato “Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19” disponibile nel portale www.inail.it al percorso -> Servizi per te -> Lavoratore.
Al servizio si accede autenticandosi con Spid, Cie e Cns.
La domanda può essere presentata:
Alla domanda occorre allegare:
Il richiedente è tenuto inoltre a autodichiarare i propri dati anagrafici e lo status di familiare del lavoratore deceduto per patologia causata o concausata per contagio da COVID-19 e, se la domanda è cumulativa, anche lo status di familiare degli altri beneficiari.
Sulla base della documentazione prodotta, l'INAIL accerta la sussistenza dei presupposti per il beneficio.
ATTENZIONE: L'INAIL può richiedere eventuale documentazione integrativa, da inoltrare all’indirizzo dcra@postacert.inail.it entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, facendo riferimento alla richiesta e al nominativo della vittima.
Una volta conclusa l’istruttoria, l’INAIL invia al Dipofam l'elenco dei nominativi delle vittime per le quali ritiene ammissibile l'erogazione del beneficio e quelle per le quali non la ritiene ammissibile.
Il Dipofam approva l’elenco e stabilisce, con decreto, la misura della prestazione da erogare.
L’INAIL comunica l’esito dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda ed eroga l'una tantum entro 60 giorni dal decreto del Dipofam, previo trasferimento delle relative risorse finanziarie.
ELENCO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (allegato 1, decreto 22 settembre 2022) Professioni sanitarie Farmacista; Medico chirurgo; Odontoiatra; Veterinario; Biologo; Fisico; Chimico; Psicologo Professioni sanitarie infermieristiche Infermiere; Infermiere pediatrico; Ostetrica/o Professioni tecnico sanitarie Area tecnico - diagnostica Tecnico sanitario di radiologia medica; Tecnico audiometrista; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico di neurofisiologia Area tecnico-assistenziale Tecnico ortopedico; Tecnico audioprotesista; Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Igienista dentale; Dietista Professioni sanitarie della riabilitazione Podologo; Fisioterapista; Logopedista; Ortottista-assistente di oftalmologia; Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; Tecnico riabilitazione psichiatrica; Terapista occupazionale; Educatore professionale Professioni sanitarie della prevenzione Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; Assistente sanitario |
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