Famiglia tra cittadini Ue ed extraUe da tutelare

Pubblicato il 13 marzo 2014 La Corte di giustizia, il 12 marzo 2014, si è pronunciata in materia di diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri da parte del cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione.

In particolare, con la decisione relativa alla controversia n. C-456/12, i giudici europei hanno affermato che l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE va interpretato nel senso che, qualora un cittadino dell'Unione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con un cittadino di un paese terzo nel corso di un soggiorno effettivo in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza, le disposizioni della Direttiva 2004/38/CE si applicano per analogia quando detto cittadino dell'Unione ritorni, con il familiare interessato, nel proprio Stato membro d'origine.

Di conseguenza, un cittadino Ue ha diritto a mantenere i rapporti familiari con il proprio coniuge di uno Stato terzo costituiti durante il soggiorno in un Paese membro diverso dal proprio anche quando decide di rientrare in patria. Questo vuol dire che le autorità nazionali devono assicurare il diritto di soggiorno derivato al cittadino extra-Ue.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione - le condizioni per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare del menzionato cittadino dell'Unione, nello Stato membro d'origine di quest'ultimo non dovrebbero, in via di principio, essere più severe di quelle previste dalla citata direttiva per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, che si è avvalso del proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza.
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