Falso valutativo Precisazioni Cassazione

Pubblicato il 09 novembre 2016

La Corte di cassazione ha fornito alcune precisazioni in ordine alla nuova normativa in materia di falso in bilancio, anche alla luce della pronuncia a Sezioni Unite penali di Cassazione n. 22474 del marzo 2016.

In questa statuizione, in particolare, era stato sottolineato come ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali, nel testo novellato dalla Legge n. 69/2015, la falsità deve ritenersi rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico.

Il reato in oggetto è quindi configurabile “in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”.

Limite al giudizio di rilevanza

Nella decisione n. 46689 depositata l’8 novembre 2016, la Suprema corte riconosce come la citata pronuncia a Sezioni unite abbia affermato un importante limite al giudizio di rilevanza del falso, quando si riferisce a “criteri normativamente fissati" o "criteri tecnici generalmente accettati”.

Conseguentemente - viene sottolineato - il problema che ci si deve porre è quello del grado di dettaglio di detti criteri.

E nello specifico caso sottoposto all’esame della Cassazione, il criterio di riferimento era quello dettato dall’OIC 23, vigente all’epoca dei fatti contestati nel processo penale a carico di diversi amministratori di una società, criterio che rinviava ad un concetto definito “oscuro” dagli stessi giudici di merito, quale “la ragionevole certezza della pretesa reddituale maturata”.

Rilevanza penale valutazioni

Dopo aver ricordato i diversi orientamenti ermeneutici delineati con riferimento al vecchio testo dell’articolo 2621 del Codice civile, la Quinta sezione penale ha sottolineato come le Sezioni Unite, con la sentenza più volte citata n. 22474/2016, abbiano aderito ad una lettura che vede la combinazione tra il criterio del “vero legale” e quello della “corrispondenza tra il prescelto ed il dichiarato”.

Così, è stato evidenziato come la impropria appostazione di dati veri, l’impropria giustificazione causale di voci, pur reali ed esistenti, ben possano avere effetto decettivo e quindi incidere negativamente sul bene della trasparenza societaria, fondamento della tutela penalistica del bilancio.

In definitiva – si legge nella sentenza – deve affermarsi che, pur dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 69/2015, anche in tema di false comunicazioni sociali, "il falso valutativo mantiene il suo rilievo penale”. 

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