La distinta concernente operazioni bancarie va intesa alla stregua di una scrittura privata.
Ne discende che l’eventuale falso presente nella detta distinta non è più penalmente rilevante posta l’intervenuta abrogazione dell'ipotesi criminosa di falso in scrittura privata, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 7/2016.
E’ sulla scorta di questa considerazione che i giudici di Cassazione, nell’ambito di una vicenda penale nella quale all’imputato erano contestati vari reati (compresa la falsificazione di varie distinte bancarie e di correlati prelievi di denaro), hanno ritenuto che dal complessivo trattamento sanzionatorio indicato nella sentenza di merito, andassero espunti i 20 giorni di reclusione e la multa conseguenti alla configurazione del reato di falso in scrittura privata.
Ciò posto, con sentenza n. 57699 del 28 dicembre 2017, è stata annullata, senza rinvio, la condanna contenuta nella sentenza di merito, limitatamente al reato indicato “perché non è previsto dalla legge come reato”, ed è stata eliminata la collegata pena di giorni 20 di reclusione ed euro 67,00 di multa, con revoca, anche, delle relative statuizioni civili.
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