Le Sezioni Unite penali di Cassazione hanno risposto affermativamente al quesito concernente l’attuale rilevanza, anche dopo la riforma di cui alla Legge n. 69/2015, del cosiddetto falso “valutativo” ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali.
Per il massimo Collegio di legittimità sussiste, infatti, il reato di falso in bilancio con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione”, qualora, in presenza di criteri valutativi normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente si discosti da tali criteri “consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa”, in maniera concretamente idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.
E’ quanto si apprende nell’informazione provvisoria n. 7 del 31 marzo 2016, diffusa dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite penali.
Si resta in attesa del deposito delle motivazioni della pronuncia.
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