Falsità ideologica se si sbaglia l'autocertificazione

Pubblicato il 29 agosto 2012 Respinto il ricorso per Cassazione di un contribuente condannato del delitto di falsità ideologica, previsto dall'art. 483 del codice penale, per aver falsamente affermato in dichiarazione sostitutiva di aver conseguito redditi pari a zero.

La Corte, con la sentenza n. 33218 depositata il 23 agosto 2012, sottolinea come nel caso di specie non si esclude il dolo nel delitto di falso, in quanto non vi è prova “che l'imputata abbia redatto la propria dichiarazione con leggerezza”, essendo a conoscenza della propria situazione reddituale.

L'autocertificazione, inoltre, integra il richiamato art. 483 del codice penale che, avendo natura di norma in bianco, richiede il collegamento con una diversa norma “che conferisca attitudine probatoria all'atto in cui confluisce la dichiarazione non veritiera”. La dichiarazione sostitutiva attribuisce efficacia probatoria ai fini amministrativi a quanto affermato dal contribuente, evitando l'onere di provarlo con la produzione di altra documentazione, “collegando l'efficacia probatoria dell'atto al dovere dell'istante di dichiarare il vero”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy