Fallimento. Nessuna prelazione delle banche sugli altri creditori
Pubblicato il 06 dicembre 2013
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.
48802 del 5 dicembre 2013, accogliendo il ricorso avanzato dalla Procura di Brescia, sancisce che l’amministratore di una Srl, nell’ambito di una procedura fallimentare, non può pagare per prima i debiti con le banche mettendo in secondo piano le posizioni debitorie aperte nei confronti di Equitalia e degli altri creditori, tra cui gli stessi lavoratori.
Per i Supremi giudici a nulla vale la motivazione addotta dal manager che si era giustificato dicendo di voler preservare l’attività imprenditoriale, sanando il debito con gli istituti finanziari.
I diritti degli altri creditori non possono essere lesi, dovendosi sempre rispettare, nella procedura fallimentare, il criterio di proporzionalità tra i vari creditori.
Conclude, così, la sentenza che anche se l’imprenditore non può essere accusato del reato di bancarotta preferenziale, di cui all’articolo 216, comma 3, della Legge fallimentare, mancando il dolo e, dunque, la volontà di creare corsie preferenziali tra i vari creditori è, comunque, impossibile per la Srl saldare per prima le banche durante la fase liquidatoria e in situazione di insolvenza, trascurando le posizioni degli altri creditori con prelazione.