Fallimento in estensione, effetti da successiva dichiarazione

Pubblicato il 11 dicembre 2023

Precisazioni della Corte di cassazione per quel che riguarda la situazione in cui, dopo la dichiarazione di fallimento dell'impresa individuale, si accerti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore e altri soci.

Ebbene, nei predetti casi, la successiva dichiarazione di fallimento "in estensione" ha natura costituiva ed ha effetto soltanto ex nunc, in virtù del carattere autonomo che va ad essa riconosciuta.

E' da essa, pertanto, che scaturiscono tutti gli effetti verso fallito, creditore e terzi, salvi quelli già prodotti con la prima dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale.

Impresa individuale, fallimento per estensione a società di fatto

Il principio è stato richiamato nel testo dell'ordinanza n. 34327 del 7 dicembre 2023, con la quale sono state disattese, nell'ambito della procedura concorsuale riguardante un imprenditore individuale, le conclusioni cui era pervenuta la Corte territoriale nel valorizzare gli effetti del successivo e distinto fallimento della società di fatto.

Fallimento, quest'ultimo, dichiarato in estensione circa due anni dopo l’originario fallimento individuale in esame, mentre era in corso il giudizio per cui era causa, di cui il secondo fallimento non era mai stato parte.

Gli Ermellini, in particolare, hanno evidenziato come, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, non vi era identità tra il fallimento dell’impresa individuale (parte del giudizio) e il fallimento della società di fatto (rimasto estraneo).

Da qui il richiamo al consolidato principio sopra ribadito, che ha superato la precedente tesi dell’unitarietà sostanziale tra la procedura concorsuale dell’imprenditore individuale e quella della società di fatto.

Dichiarazione di fallimento in estensione: natura costituiva

Se, quindi, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, si accerti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro o altri soci - ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, si accerti l'esistenza di altro socio occulto, illimitatamente responsabile - "la successiva dichiarazione di fallimento "in estensione" ha natura costituiva ed effetto soltanto ex nunc, in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al simultaneus processus) va ad essa riconosciuta".

Effetti da seconda dichiarazione

Del resto, l’art. 147 Legge fallimentare richiede inequivocabilmente una distinta ed autonoma dichiarazione di fallimento della società.

Ed è da questa seconda dichiarazione, che originano tutti gli effetti nei confronti del fallito, del creditore e dei terzi, fatta salva la conservazione degli effetti già prodottisi con la prima dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale, il cui titolo muta, ma solo ex nunc, in fallimento di socio della accertata società di fatto.

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