Nell'ipotesi di cessione di credito vantato nei confronti di soggetto poi dichiarato fallito, la legittimazione del cessionario al concorso tra i creditori dipende dall'anteriorità del credito ceduto, non anche dall'anteriorità dell’atto di cessione.
Qualora, quindi, venga in discussione la sua opponibilità, il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, non anche dell’anteriorità della cessione al fallimento.
Con ordinanza n. 2217 del 25 gennaio 2022, la Suprema corte ha accolto il ricorso promosso da una società a cui il Tribunale aveva negato l'ammissione al passivo del fallimento di una Spa, quale cessionaria del credito vantato verso quest'ultima, quando era in bonis, dalla propria cedente.
La ricorrente aveva censurato la decisione impugnata nella parte in cui affermava che essa, nell'opporsi allo stato passivo del fallimento, non aveva fornito la prova della notifica della cessione al debitore ceduto anteriormente al fallimento.
Secondo la difesa della società, infatti, la natura consensuale del contratto di cessione di credito comportava il suo perfezionamento per effetto del semplice accordo tra cedente e cessionario, a prescindere dalla notificazione al debitore ceduto o dalla sua accettazione.
La sua legittimazione attiva, ciò posto, derivava dall’atto di cessione dei crediti verso la società in bonis, avente data certa.
In secondo luogo, aveva dedotto l’erroneità dell'operato richiamo all’art. 45 Legge Fallimentare: la regola secondo cui "non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante, sebbene anteriori al pignoramento, le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento" (di cui all’art. 2914 n. 2 c.c.), opera solo per gli atti di cessione privi di data certa anteriore, diversi da quello per cui era causa.
Il motivo è stato giudicato fondato dalla Corte di legittimità, la quale ha precisato che, nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di soggetto poi dichiarato fallito, la legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto, il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento, ex art. 2704 c.c.
La predetta legittimità - ha puntualizzato la Corte - non dipende anche dalla anteriorità dell’atto di cessione del credito, il quale può essere infatti ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento.
In definitiva, è stata data continuità all’orientamento affermato dalla giurisprudenza della Corte per cui: "in caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova dell’anteriorità della cessione al fallimento".
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