Fallimento: anche l’Ici che si deve al Fisco tra i crediti privilegiati

Pubblicato il 30 agosto 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 17202 dell'11 agosto 2011, ha stabilito che il credito Ici è da ammettere con privilegio al passivo fallimentare. Nel caso di specie, Equitalia ha visto l’accoglimento dell’istanza, presentata all'autorità giudiziaria, di iscrizione al passivo come credito privilegiato di un credito tributario Ici di circa 350mila euro di cui era debitrice una società fallita.

L’interpretazione estensiva, deriva da “un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale”. Il fatto è che, spiega la Corte, l'imposta comunale sugli immobili (Ici), non è compresa tra i tributi contemplati dal Regio decreto n. 1175/1931, i soli espressamente menzionati per rientrare tra i crediti privilegiati, perché introdotta successivamente con Dlgs n. 504/1992.

Si ricorda che in precedenza la Cassazione si era pronunciata in modo analogo circa l’Irap.
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