Con Nota n. 1163 del 6 febbraio 2024 l'Ispettorato nazionale del lavoro comunica che, in riferimento alla possibilità o meno di erogare i corsi in modalità videoconferenza sincrona (art. 4, punto , 4.2, dell’Allegato II del D.M. 7 agosto 2020, n. 94), l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto che in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore si debbano escludere altre differenti modalità di erogazione della formazione teorico - pratica per il conseguimento del titolo abilitante.
Di conseguenza è da escludersi la modalità videoconferenza sincrona ai fini dell’espletamento dei corsi di formazione per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento.
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