Extraprofitti banche, pronti i codici tributo per l’imposta straordinaria

Pubblicato il 25 gennaio 2024

L’Articolo 26 del Decreto-Legge n. 104 del 10 agosto 2023 (convertito dalla Legge n. 136/2023) ha introdotto una imposta straordinaria una tantum a carico delle banche, calcolata sull’incremento del margine di interesse.

NOTA BENE: L’ammontare del nuovo tributo non potrà, in qualsiasi caso, essere superiore allo 0,1% del totale dell’attivo realizzato nell’esercizio precedente a quello in corso il 1° gennaio del 2023.

L’obiettivo del cosiddetto Decreto Asset o Omnibus è di fronteggiare i costi sociali potenzialmente ingenti per famiglie e imprese derivanti dai tassi di interesse elevati.

Le entrate derivanti dall’imposta straordinaria affluiranno ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del MEF per essere assegnate al finanziamento delle misure relative al Fondo di garanzia per la prima casa, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procederà con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7 del 24 gennaio 2024, ha istituito dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, della suddetta imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse.

In particolare, il comma 6 del citato articolo 26 del Dl n. 104 del 2023 prevede che ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Per tali ragioni, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

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