Extracomunitari: 60 giorni per rilascio nullaosta
Pubblicato il 25 marzo 2014
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurarvi un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare - previa verifica, al centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata - allo
sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento, ad opera del datore, delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Grazie alle modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 40 del 4 marzo 2014 - in vigore dal 6 aprile 2014 - ai sensi dell’art. 22, comma 5, D.Lgs. n.
286 del 25 luglio 1998, lo sportello unico per l'immigrazione, nel
termine massimo di sessanta giorni (fino ad ora il termine era fissato in quaranta) dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di legge e quelle del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascerà, in ogni caso, sentito il questore, il nullaosta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmetterà la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica.
Il nullaosta al lavoro subordinato avrà sempre validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
Dall’entrata in vigore del decreto legislativo, le istanze eccedenti i limiti numerici stabiliti potranno essere esaminate nell'ambito delle quote che si renderanno successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.