Il decreto Mineconomia del 2 luglio 2014 allinea la legislazione italiana in materia di “exit tax” a quanto indicato dalla Commissione europea. Ora, il trasferimento all'estero della residenza fiscale della società commerciale in Stati Ue, che dà luogo al realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale (c.d. “imposta di uscita”), non ha come unica conseguenza l'immediato pagamento dell'imposta, essendo disposta la scelta tra la sospensione o la rateizzazione di quanto dovuto. Nel provvedimento agenziale del 10 luglio 2014 sono indicate le modalità di esercizio dell'opzione, l'eventuale prestazione di garanzie e le cause di decadenza dalla sospensione o rateizzazione.
1. Exit
tax – Le norme
L'”imposta
di uscita” è contenuta nell'art. 166, comma 1, del Tuir e sorge a
seguito del trasferimento all’estero della
residenza di
un soggetto esercente attività di impresa.
Infatti, a
seguito del “trasloco” la differenza tra il valore normale e
il costo fiscalmente
riconosciuto (la plusvalenza) dei beni costituenti l’azienda, diventa
oggetto
di tassazione in Italia, attraverso la c.d. “exit tax”.
Occorre
sottolineare che se a seguito del trasferimento di residenza, i beni confluiscono in una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato italiano, l'exit
tax non è dovuta. Si richiede che tali beni non vengano
successivamente distolti dalla stabile organizzazione.
L'articolo
166 è stato oggetto di modifiche – con l’aggiunta dei commi “2-quater”
e
“2-quinquies” - da
parte del D.L.
n. 1/2012 per la necessità di adeguarlo ai principi posti dal giudice
comunitario che ha ritenuto non legittima la legislazione che
disponga la
riscossione immediata, al momento del trasferimento, della exit tax.
In data 2 luglio 2014, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato un decreto
– pubblicato in G.U. n. 156 dell'8 luglio – che prevede l’opzione
per la sospensione o
per la rateizzazione dell’exit
tax. Tale provvedimento sostituisce il precedente decreto del 2 agosto 2013.
A dare
attuazione alla sospensione o rateizzazione è intervenuto il provvedimento
10 luglio 2014 dell'Agenzia delle entrate.
2. Sospensione
o rateizzazione
In
aderenza al comma 2-quater dell'art. 166, il
decreto 2 luglio 2014
introduce la possibilità, per le imprese
commerciali che trasferiscono la residenza in Stati appartenenti
all’Unione
Europea o in stati “white-list”, aderenti
all’Accordo sullo spazio
economico europeo, di optare per la
sospensione o rateizzazione della riscossione delle imposte
sui redditi
dovute sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in base al valore
normale
dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale.
Le
suddette regole si applicano anche a stabili organizzazioni in Italia
che si
trasferiscono nei paesi citati nel periodo precedente.
Si precisa
che non si dà luogo a sospensione o
rateizzazione:
-> su maggiori e minori valori dei beni merce;
-> su fondi in sospensione di imposta non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione italiana;
-> su componenti positivi e negativi che formano il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, la cui tassazione e deduzione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir .
Le imposte
dovute sulle plusvalenza vanno determinate con riferimento alla fine
dell'ultimo periodo di imposta in cui la società è stata residente in
Italia,
senza considerare minusvalenze e/o plusvalenze realizzate
successivamente al
trasferimento.
3. Perdite
fiscali
Le perdite fiscali non utilizzate relative
ad esercizi precedenti compensano,
in primo luogo, il reddito
dell’ultimo periodo di imposta
di residenza in Italia, comprensivo dei componenti precedentemente
elencati.
Alle eventuali
perdite ancora residue si applica il comma 2-bis dell’art
166, in base al
quale le perdite fiscali di una società che trasferisce la propria
residenza
all’estero e mantiene in Italia una stabile organizzazione, possono
essere
utilizzate per compensare i redditi da questa prodotti:
- in proporzione al patrimonio netto rimasto in capo alla stabile organizzazione italiana della società trasferita;
- nei limiti previsti dall’art. 172 comma 7 del TUIR;
- nel limite dell’80% dei redditi imponibili di ogni periodo di imposta, salvo che la perdita fiscale da utilizzare non sia stata prodotta nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione della società in fase di trasferimento.
4. Momento
per il versamento delle imposte sospese
Le imposte
sui redditi sospese sono soggette a
versamento al verificarsi del primo dei seguenti
eventi:
a) per i
beni e i diritti ammortizzabili, inclusi quelli immateriali e
l'avviamento, con
riferimento all'esercizio di maturazione delle quote residue di
ammortamento,
che sarebbero state ammesse in deduzione ai fini dell'ordinaria
determinazione
del reddito d'impresa, indipendentemente dalla imputazione al conto
economico;
b) per le
partecipazioni e gli strumenti finanziari similari alle azioni, esclusi
quelli
dell'art. 85 Tuir, nell'esercizio di distribuzione degli utili o delle
riserve
di capitale;
c) in ogni
caso, nell'esercizio in cui i beni si considerano realizzati ai sensi
delle
disposizioni del Tuir.
Il decorso di
10 anni dalla fine
dell’ultimo periodo di imposta di residenza in Italia costituisce
evento che dà
luogo al versamento.
5. Imposte
rateizzate
Se si opta
per la rateizzazione, le imposte da versare sono suddivise
in 6 rate annuali, di pari importo.
6. Quando
effettuare l'opzione
Il
provvedimento delle Entrate del 10 luglio 2014 stabilisce che la scelta per la sospensione o per la
rateizzazione va effettuata presentando
un’apposita comunicazione all’Ufficio territorialmente competente.
La
comunicazione va inviata entro il
termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative
all’ultimo periodo di imposta di residenza in Italia.
Alla
comunicazione vanno allegati i seguenti documenti
(da conservare su
supporto informatico):
a. inventario analitico dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, non confluiti in una stabile organizzazione in Italia
b. ammontare della plusvalenza complessiva, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale
c. ammontare complessivo della plusvalenza unitaria nonché della relativa imposta sospesa e/o rateizzata
d. indicazione per ciascun bene, diritto e passività del costo fiscale, del valore normale, della relativa plusvalenza o minusvalenza, che ha concorso alla determinazione della plusvalenza complessiva, e della parte della plusvalenza complessiva sospesa o rateizzata allocata sugli stessi
e. illustrazione delle modalità di determinazione del valore normale
f. in caso di opzione per la sospensione, il piano di ammortamento o la durata residua di beni e diritti
g. lo Stato di destinazione, l’indirizzo della sede legale estera e, se diverso, l’indirizzo valido al fine della notifica degli atti (eventuali modifiche vanno comunicate mediante gli ordinari modelli anagrafici entro trenta giorni dalla variazione)
h. informazioni utili per la valutazione della solvibilità attuale e prospettica del contribuente, compresa, se esistente, la categoria di rating.
Se la
documentazione o le informazioni si rivelano infedeli, le opzioni
esercitate
non producono effetti.
Si precisa
che se il temine per eseguire la comunicazione è già scaduto o scade
nei sei
mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento del 10
luglio
2014, i soggetti obbligati dovranno
presentare la detta comunicazione entro i 6 mesi successivi alla data
di
entrata in vigore del decreto 2 luglio 2014 (cioè 8 luglio).
7. Monitoraggio
In caso di
scelta per la sospensione, i
soggetti sono tenuti a presentare
annualmente la dichiarazione dei redditi relativa ai quadri
contenenti
l’indicazione della plusvalenza complessiva oggetto di exit tax, evidenziando l’importo della plusvalenza
ancora sospesa, l’ammontare dell’imposta ancora dovuta, ed il
patrimonio
netto risultante dall’ultimo bilancio.
E'
obbligatorio presentare la dichiarazione anche se non è dovuta alcuna
imposta,
indicando l’ammontare dell’exit tax
sospesa.
Se
successivamente al trasferimento di residenza vi sono state fusioni,
scissioni
o conferimenti d’azienda, l'obbligo di monitoraggio ricade
sull’incorporante,
sulla società risultante dalla fusione, sulla beneficiaria o sul
conferitario.
8. Termini
dei versamenti
La prima rata
dell'exit tax va versata entro il
termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi
relative all’ultimo
periodo d’imposta di residenza in Italia.
Le restanti rate, comprensive degli interessi, sono versate, negli anni
successivi, entro il medesimo giorno.
Per quanto
riguarda le imposte sospese, i versamenti vanno
effettuati, insieme agli
interessi dovuti, negli anni successivi, entro il medesimo termine.
Se vi sono
state fusioni o scissioni che hanno comportato il trasferimento dei
beni nonchè
conferimenti d’azienda, i versamenti mancanti sono pagati dalla società
risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria, con riferimento
all’imposta relativa ai cespiti acquisiti per effetto dell’operazione.
9. Garanzie
La
sospensione o la rateizzazione dell'exit tax possono essere subordinate
alla presentazione
di idonea garanzia, quando vi sia grave e concreto pericolo
per la
riscossione.
La garanzia
deve essere determinata in modo tale che, se sommata al patrimonio
netto,
risultante dall’ultimo bilancio, sia pari all’imposta dovuta.
Sono
ammesse le seguenti tipologie di garanzia:
- ipoteca di primo grado su immobili di esclusiva proprietà del concedente e situati in Italia;
- ipoteca di primo grado o di altro diritto di prelazione su beni o diritti di esclusiva proprietà del concedente;
- fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
Nei casi
di sospensione dell'exit tax:
la
garanzia va prestata per un periodo non inferiore a tre anni e va
rinnovata, per
ulteriori tre anni, se al termine del periodo di validità risultino
ancora
importi dovuti (i documenti relativi al rinnovo della garanzia vanno
presentati
all’Ufficio territorialmente competente, almeno sei mesi prima della
scadenza).
Nei casi
di rateizzazione, la garanzia è
dovuta per un periodo pari a quello di rateazione, con l'aggiunta di un
anno.
Se in
ciascuno dei tre esercizi antecedenti al trasferimento della residenza
non
risultano perdite iscritte nei relativi bilanci ed esiste un patrimonio
netto
risultante dall’ultimo bilancio almeno pari a 120 per cento
dell’importo
dell’imposta sospesa e/o rateizzata, non
è dovuta la garanzia.
10. Decadenza
Sono ipotesi di decadenza dalla sospensione
o dalla rateizzazione:
1. la fusione, scissione o conferimento dell'azienda con trasferimento dei componenti aziendali ad altro soggetto residente in uno Stato extra-Ue; 2. l'apertura di una procedura di insolvenza, liquidazione o estinzione; 3. il trasferimento della residenza in Stati o territori extra-Ue; 4. la cessione delle quote da parte dei soci; 5. la mancata presentazione della garanzia, suo mancato rinnovo nonché negata autorizzazione dell’Ufficio territorialmente competente; 6. mancata presentazione della dichiarazione in caso di opzione per la sospensione; 7. inosservanza dell’obbligo di tenuta e conservazione della documentazione; 8. mancata risposta al questionario inviato dall'ufficio; 9. mancata comunicazione della variazione dell’indirizzo; 10. mancato pagamento di una rata o di una quota degli importi dovuti. |
A seguito
della decadenza, la parte di imposta restante deve essere versata entro
il
termine previsto per il successivo versamento.
11. Codici
tributo per rate
La
risoluzione n. 44 del 24 aprile 2014 ha istituito i codici
tributo per versare a rate l’imposta su plusvalenza da exit-tax:
4049 – Irpef
2026 – Ires
2027 – Maggiorazione Ires - società di comodo
2028 – Addizionale Ires - settore petrolifero e gas
2030 – Addizionale Ires - enti creditizi, finanziari e assicurativi.
Vanno
riportati nella sezione “Erario” del modello F24,
esclusivamente in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
debito versati”,
indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno per
il quale si
effettua il versamento.
12. Entrata
in vigore
Le disposizioni
del decreto 2 luglio 2014 si applicano ai trasferimenti di residenza
effettuati
nel periodo di imposta che inizia successivamente a quello della
pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale (8 luglio
2014).
Per i
trasferimenti avvenuti prima, se l'opzione per la sospensione o la
rateizzazione è avvenuta in base alle norme del decreto 2/8/2013,
l'ammontare
dell'imposta residua può essere oggetto di opzione, a discrezione del
contribuente, ai sensi del nuovo decreto 2/7/2014.
Le
disposizioni del provvedimento del 10 luglio 2014 si applicano anche ai
trasferimenti all’estero della residenza effettuati antecedentemente
alla
pubblicazione del decreto 2 luglio 2014, purchè compatibili.
NORME |
- D.P.R. n. 917/1986, Art. 166 - D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con L. 24 marzo 2012, n. 27 - Decreto Ministero Economia 2 agosto 2013 - Decreto Ministero Economia 2 luglio 2014 - Provvedimento Agenzia Entrate 10 luglio 2014 |
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