Eventi sismici di maggio 2012, la sospensione opera anche per la mediazione

Pubblicato il 17 novembre 2012 Con la circolare n. 43 del 16 novembre 2012, l’agenzia delle Entrate, alla luce del Dl 74/2012 (interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici di maggio 2012) e del Dl 83/2012 (estensione delle disposizioni del Dl 74/2012 ai comuni di Ferrara e Mantova), chiarisce la gestione del contenzioso tributario in considerazione del terremoto che ha colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Il provvedimento ottempera all’articolo 6 del Dl 74/2012 in tema di sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, di rinvio d’ufficio delle udienze e di sospensione dei termini.

É indicato che i termini del contenzioso tributario sono sospesi dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012. É irrilevante, ai fini del computo dei termini di scadenza, l'ordinaria sospensione feriale - 1° agosto al 15 settembre - assorbita dal periodo in oggetto.

Dal momento che la legge interessa espressamente i “termini perentori, legali e convenzionali”, siano essi “sostanziali” o “processuali”, è inclusa anche la mediazione tributaria. La sospensione opera nei confronti di entrambe le parti del giudizio, anche nelle ipotesi, ad esempio, in cui il difensore di una delle parti abbia la residenza o la sede dell’attività nei comuni colpiti, purché lo stesso sia stato nominato antecedentemente al 20 maggio 2012 e a meno di rinuncia espressa al rinvio dei soggetti interessati. Restano esclusi dalla sospensione i procedimenti cautelari e le richieste di misure cautelari, nonché le liti per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Sono forniti nella circolare esempi di calcolo per la ripresa dei procedimenti.
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