Arrivano dall’Inail nuove istruzioni per le aziende operanti nei territori dell’Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici 2016/2017.
Dopo aver infatti illustrato con la circolare n. 57 del 21 dicembre 2023 (per la cui trattazione si rinvia all’articolo “Eventi sismici: domanda all'INAIL per l'agevolazione sui versamenti sospesi”) le modalità di presentazione della domanda per la riduzione del 40% dei premi oggetto di sospensione e aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017, l’Istituto ha pubblicato il 2 febbraio 2024 un’istruzione operativa inerente la domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi.
Vediamo di che si tratta.
L’articolo 8, comma 2 bis del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123 dispone in favore delle imprese la riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi, con applicazione:
Destinatari dei chiarimenti contenuto nell’istruzione operativa del 2 febbraio 2024 sono i soggetti che hanno presentato alla Sede Inail competente domanda di sospensione dei premi, che ora possono presentare domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi medesimi di cui all’articolo 8, commi 2 e 2 bis del decreto sisma, aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017.
A tale scopo occorre utilizzare l’apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile sul sito istituzionale www.inail.it nella sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”; i termini di presentazione sono fissati dal 1 febbraio 2024 al 1 aprile 2024.
Come ribadito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Nota del 10 aprile 2020, non sono ammessi all’agevolazione i datori di lavoro non residenti nelle zone interessate dal sisma, assistiti da professionisti operanti alla data del 24.8.2016, del 26.10.2016, del 30.10.2016 e del 18.1.2017 nei Comuni interessati dal sisma.
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