Evasione fiscale. Patteggiamento con rateizzazione della pena pecuniaria
Pubblicato il 04 giugno 2014
Anche nelle ipotesi di
applicazione della pena su richiesta delle parti l'organo giudicante, se sussistono le condizioni ed una documentata
difficoltà economica dell'imputato, può concedere a quest'ultimo una
rateizzazione della pena pecuniaria.
Ed infatti, benché la
rateizzazione non possa costituire oggetto del patteggiamento, è tuttavia possibile, per il giudice, esercitare il suo
potere discrezionale con riferimento al momento dell'esecuzione della pena.
E' quanto puntualizzato dalla Cassazione nel testo della decisione n.
22931 del 3 giugno 2014, pronunciata con riferimento alla posizione di un imputato per evasione fiscale il quale, nell'ambito di un patteggiamento, si era rivolto, invano, all'organo giudicante al fine di ottenere una rateizzazione della pena pecuniaria individuata.