Negli Enti del Terzo Settore il presidente può essere nominato sia dall’assemblea che dall’organo amministrativo. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 7551 del 7 giugno 2021.
Per gli ETS in forma associativa, la valutazione in merito all’organo cui spetta nominare il presidente tiene conto delle previsioni contenute nell’art. 25 del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017). In particolare, l’articolo attribuisce all’assemblea la competenza inderogabile in punto di nomina e revoca degli organi sociali. Una previsione volta a garantire che l’organigramma interno degli ETS sia espressione della volontà degli associati e che avvenga, dunque, nel rispetto del principio costituzionale del pluralismo sociale.
Al Ministero del Lavoro è stato chiesto quale sia, nell'ambito degli ETS, l'organo legittimato alla nomina del presidente, e se il presidente debba o meno considerarsi un organo sociale.
A riguardo, l'art. 25, co. 1, del Codice del terzo settore ai sensi del quale, per le associazioni, “spettano in via generale all'assemblea i poteri di nomina e revoca dei componenti degli organi sociali” deve essere data una lettura costituzionalmente orientata al riconoscimento del principio del pluralismo sociale ex art. 2 della Costituzione.
Tali principi devono essere letti in connessione al principio di democraticità, il quale, a norma dell'art. 4, co. 1, lett. d) della L. n. 106/2016, ispira le regole di organizzazione, amministrazione e controllo degli ETS.
In virtù di quanto sopra, l'art. 25, co. 1, lett. a) del CTS determina la necessità che la nomina degli organi sociali trovi la sua fonte nella volontà dell'organo assembleare. Da ciò consegue che lo statuto delle associazioni potrà prevedere sia:
Più problematica appare a chi delegare la nomina dell'organo di controllo nelle fondazioni del Terzo settore. A riguardo, nella nota il MLPS manifesta una sostanziale negatività in merito al fatto che possa essere l'organo amministrativo a nominare il controllore, escludendo quindi la possibilità di nomine esterne. Tali nomine potranno senza dubbio essere demandate al fondatore.
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