Estorsione aggravata dalla “simultanea” presenza di più di due persone

Pubblicato il 06 giugno 2012 Secondo i giudici delle Sezioni unite penali di Cassazione – sentenza n. 21837 del 5 giugno 2012 – perché possa essere contestata, nell’ambito del reato di estorsione, la sussistenza dell’aggravante speciale di cui all’articolo 629, comma 2, del Codice penale delle “più persone riunite” occorre che siano simultaneamente presenti non meno di due persone nel luogo e al momento in cui si realizza la violenza o la minaccia.

Ed infatti – precisa il massimo consesso di legittimità – la ratio del sensibile aggravamento di pena risiede nel dato oggettivo del contributo causale, determinato dal maggiore effetto intimidatorio determinato dalla violenza o minaccia posta in essere, “fornito alla realizzazione del delitto dalla simultanea presenza nel luogo e nel momento della esecuzione della violenza e minaccia dei concorrenti e non quello soggettivo della mera percezione della provenienza della condotta da parte di più persone”.
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