Estorsione aggravata dalla “simultanea” presenza di più di due persone
Pubblicato il 06 giugno 2012
Secondo i giudici delle Sezioni unite penali di Cassazione –
sentenza n. 21837 del 5 giugno 2012 – perché possa essere contestata, nell’ambito del reato di estorsione, la sussistenza dell’aggravante speciale di cui all’articolo 629, comma 2, del Codice penale delle “
più persone riunite” occorre che siano simultaneamente presenti non meno di due persone nel luogo e al momento in cui si realizza la violenza o la minaccia.
Ed infatti – precisa il massimo consesso di legittimità – la
ratio del sensibile aggravamento di pena risiede nel dato oggettivo del contributo causale, determinato dal maggiore effetto intimidatorio determinato dalla violenza o minaccia posta in essere,
“fornito alla realizzazione del delitto dalla simultanea presenza nel luogo e nel momento della esecuzione della violenza e minaccia dei concorrenti e non quello soggettivo della mera percezione della provenienza della condotta da parte di più persone”.