Il giudice che ha pronunciato l'estinzione del processo esecutivo non può far parte del collegio chiamato a decidere sul provvedimento in caso di reclamo: è obbligato ad astenersi mentre le parti hanno facoltà di ricusarlo.
E' parzialmente illegittimo l'art. 630, terzo comma, del codice di procedura civile.
Questo, nella parte in cui stabilisce che, contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio, senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
Lo ha sancito la Corte costituzionale con sentenza n. 45 del 17 marzo 2023, nell'accogliere la questione di legittimità costituzionale della predetta norma, per come promossa dal Tribunale di Udine, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione.
La questione era stata sollevata nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare, in cui il giudice dell’esecuzione aveva pronunciato ordinanza di rigetto dell’istanza di estinzione del giudizio avanzata dalle debitrici esecutate, ordinanza avverso la quale queste ultime avevano proposto tempestivo reclamo al collegio.
Il giudizio di reclamo - ha precisato la Consulta - va inscritto fra i procedimenti di natura lato sensu impugnatoria, attratto nella cornice delle garanzie costituzionali in tema di terzietà-imparzialità del giudice, applicabili anche al processo esecutivo volto "a rendere effettiva l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali".
Ne conseguono - conclude la Corte - l’obbligo, per il giudice dell’esecuzione, di astenersi e la facoltà, per le parti, di ricusarlo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".