Estesa la mediazione tributaria agli atti provinciali Territorio dell’Agenzia

Pubblicato il 29 dicembre 2012 A seguito dell’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate a far data dal 1° dicembre 2012, anche gli atti emessi dagli uffici provinciali del Territorio possono essere soggetti alle procedure di reclamo e di mediazione.

Proprio a decorrere dalla data indicata, infatti, l’Agenzia delle Entrate esercita tutte le funzioni e i compiti facenti capo all’ente incorporato – Agenzia del Territorio - compresi i rapporti giuridici attivi e passivi e i rapporti processuali. Di conseguenza anche agli atti emessi dagli uffici provinciali del Territorio è possibile estendere l’istituto del reclamo-mediazione relativo alle liti di valore non superiore a 20mila euro.

La procedura di mediazione, che si instaura mediante presentazione di un’istanza di reclamo, è da esperire obbligatoriamente in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992. Pertanto, rientrano nell’ambito di applicabilità dell’istituto tutti gli atti elencati nel citato decreto legislativo, purché emanati dall’Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro.

Relativamente agli atti degli Uffici Provinciali del Territorio, sono oggetto di mediazione le controversie relative ad: avviso di accertamento del tributo; avviso di liquidazione del tributo; provvedimento che irroga le sanzioni; ruolo; rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità.

Sono esclusi, invece, dalla fase di mediazione tributaria i ricorsi con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali in quanto caratterizzati da un “valore” non determinabile ai sensi del richiamato articolo 17-bis , Dlgs 546/92.

Queste e altre precisazioni sono rese dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 49/T del 28 dicembre 2012.
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