Nella circolare n. 48 dell’agenzia delle Entrate, viene precisato che al trust è applicabile la disciplina delle società esterovestite e che lo Stato che non consente lo scambio di informazioni è considerato quello di residenza. Di norma i criteri di collegamento al territorio dello Stato sono la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale. La sede dell’amministrazione risulterà utile per i trust che utilizzano un’apposita struttura organizzativa. Qualora ciò non fosse la sede dell’amministrazione coinciderà con il domicilio fiscale del trustee. L’oggetto principale, invece, è strettamente legato alla tipologia di trust. Nella circolare viene specificato, inoltre, che il Fisco può presumere l’esistenza nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione di società ed enti commerciali residenti quando: sono controllati da soggetti residenti nel territorio dello Stato; sono amministrati da un consiglio di amministrazione o altro organo di gestione equivalente, formato in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
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