Dal 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le modifiche normative di cui alla Legge di bilancio 2021, che hanno interessato l’ “esterometro”, cioè la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Si tratta, in primo luogo, della novità relativa alla trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere che ora deve avvenire in formato Xml.
I dati relativi alle operazioni, svolte nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato o da essi ricevute, infatti, devono essere trasmessi telematicamente attraverso il Sistema di Interscambio.
Nella tarda serata del 13 luglio, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 26/2022, con la quale vengono analizzate le modifiche normative che hanno interessato l’esterometro e si fa il punto:
Dal 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Tali regole interessano i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale.
Sono esentate dall’obbligo, inoltre, le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, non superiori a 5mila euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente, ai fini Iva, in Italia.
In virtù delle novità apportate dal Decreto Semplificazioni (Dl 21 giugno 2022, n. 73, art. 12, in corso di conversione), quindi, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo le esclusioni suddette.
La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.
Con riferimento alle stesse operazioni:
Con la circolare n. 26/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in risposta ai quesiti posti dalle associazioni di categoria concernenti alcuni aspetti interpretativi della suddetta norma.
In primo luogo, viene precisato che la ratio dell’adempimento non è più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.
Pertanto, anche se in assenza di espressa previsione normativa, la trasmissione dei dati deve riferirsi non solo alle operazioni in cui la controparte è un operatore economico, ma anche a quelle poste in essere con privati consumatori.
Inoltre, l’Agenzia ha ribadito anche un aspetto dell’ambito “qualitativo” del perimetro di osservazione, specificando che l’invio dei dati riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.
Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:
▪ è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
▪ non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.
La sola limitazione concernente gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, è quella introdotta dal Dl Semplificazioni in virtù del quale tali acquisti costituiscono oggetto di comunicazione solamente se il loro importo è superiore a 5.000 euro.
Infine, l’obbligo di compilazione dell’esterometro è esteso anche ai soggetti in regime forfetario e a coloro che aderiscono al regime ex L. 398/91 per gli enti non commerciali. Tra questi soggetti, l’esterometro è dovuto solo da parte di coloro che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2024, invece, l’obbligo riguarderà anche i restanti soggetti.
Circa il rapporto tra l’esterometro e i relativi obblighi Iva di liquidazione e versamento dell’imposta, nella circolare n. 26, l’Agenzia distingue l’obbligo di comunicazione dei dati dell’esterometro (per i quali si applica la sanzione per l’incompleto e inesatto invio dei dati) e gli obblighi Iva per i quali gli adempimenti non sono cambiati.
Tra i quesiti posti all’Agenzia delle Entrate vi è anche quello riguardante la conservazione dei documenti trasmessi via SdI ai fini dell’esterometro.
Si è chiesto se la nuova disciplina di trasmissione dei dati incida sugli obblighi e sulle modalità di conservazione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.
Ha specificato l’Agenzia che esiste l’obbligo di conservazione elettronica per le fatture in formato Xml veicolate tramite Sdi ed emesse dall’operatore nazionale nei confronti del cliente estero, che ha comunicato il proprio codice destinatario.
Se invece, il documento è emesso alla controparte non stabilita utilizzando il codice convenzionale “XXXXXXX” e codice paese del destinatario diverso da IT, il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario o committente. Non trattandosi di una fattura elettronica, il documento è comunque da conservare, ed è possibile farlo elettronicamente.
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