Esterometro ed e-fattura forfettari, novità da luglio

Pubblicato il 30 giugno 2022

A partire dal 1° luglio prendono vita le novità previste in materia di esterometro e fatturazione elettronica per i forfettari. A stabilirlo è, da una parte, l’art. 1 comma 3-bis del DLgs.n.127/2015 che disciplina l’obbligo di trasmettere, in formato Xml, i dati relativi alle operazioni poste in essere con soggetti non stabiliti in Italia eccetto quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale ovvero quelle certificate da fattura elettronica, dall’altro, l’articolo 18 del D.L. n. 36/2022, il quale ha disciplinato, con qualche distinguo e con non poche incertezze, l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica  ai contribuenti forfettari. In merito alla comunicazione delle operazioni delle operazioni transfrontaliere, una particolarità concerne gli acquisti di beni e servizi fuori campo Iva ex articolo 7-bis o 7 quater del DPR n. 633/1972 quali, ad esempio, il rifornimento di carburante, il pernottamento in albergo o la consumazione di un pranzo all'estero.

Sul punto, i funzionari delle Entrate, nel corso di Telefisco del 15.06.2022, hanno chiarito che “per gli acquisti di servizi occorrerà compilare un file xml utilizzando il tipo documento TD17 e il codice natura N2.2; per gli acquisti di beni (per i quali non viene emessa bolletta doganale) occorrerà compilare un file xml utilizzando il tipo documento TD19 e, anche in tal caso, il codice natura N2.2.”  Tuttavia, con il decreto cd. ”semplificazioni fiscali” (articolo 12 del D.L. 73/2022), in vigore dallo scorso 22.6.2022, è stato  “ridisegnato" il campo di applicazione dell’esterometro a seguito della nuova formulazione dell’art. 1, comma 3-bis D.lgs. n. 127/2015. Stando alla nuova norma, infatti, vengono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica alle Entrate - oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica veicolata tramite SdI – anche le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972.

Con il decreto cd. ”semplificazioni fiscali” (articolo 13 del D.L. n. 73/2022) è stata, altresì, modificata la decorrenza della disposizione sanzionatoria di cui all’articolo 11 co.2-quater del DLgs.471/97 relativa l’omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere fissandola a partire dal 1° luglio 2022. La nuova decorrenza elimina quel “disallineamento” temporale che esisteva tra l’applicazione delle nuove sanzioni già in vigore dal 1° gennaio 2022 e l’adempimento comunicativo in vigore dal 1° luglio.

Scatta il 1° luglio 2022 l’obbligo di e-fattura anche per i contribuenti forfettari, ma con non pochi distinguo.

Stando all’articolo 18, comma 3 del D.L. n. 36/2022 l’obbligo di fatturazione elettronica - a partire dal 1° luglio 2022 – riguarderà i soggetti che “nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”. Pertanto, stando alla norma, rientrano nel nuovo obbligo solo i contribuenti che “nell’anno precedente” hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, “superiori” a 25.000 euro. Per i restanti soggetti, invece, l’obbligo di e-fattura è previsto, senza alcun esonero, a partire dal 1° gennaio 2024.

La norma, nella sua  formulazione, non spicca di certo per chiarezza. In particolare, non è chiaro se il riferimento all'anno “precedente” abbia una valenza generale oppure sia agganciata al solo anno 2021. Importante, sul piano operativo, la “moratoria” dalle sanzioni. Tenuto conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti attratti dal nuovo obbligo potrebbero incontrare, con l’art. 18, comma 3 del D.L. n. 36/2022 è stato previsto un periodo “transitorio”. Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 (ossia dall’1.7 al 30.9.2022), infatti, non sono colpiti dalle sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs.471/1997, i contribuenti forfettari per i quali l’obbligo di e-fattura è operativo a partire dal 1° luglio 2022, sempreché la fattura elettronica sia stata emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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