Estensione della definizione agevolata e DURC on line

Pubblicato il 15 gennaio 2018

Il messaggio INPS n. 142 del 12 gennaio 2018, ha illustrato i riflessi dell’estensione della definizione agevolata sulla normativa relativa alla verifica della regolarità contributiva (c.d. DURC on line).

Infatti, l’art. 54, c. 1, D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, ha previsto per il contribuente la possibilità di ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, un esito di regolarità nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 3 del D.M. 30 gennaio 2015.

Al non perfezionamento della definizione agevolata per mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, consegue l’annullamento di tutti i documenti rilasciati a partire dal 24 aprile 2017.

Alla luce della disciplina introdotta dall’art. 1, c. 4, D.L. n. 148/2017, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, appositamente interessato dall’Istituto, nel considerare le formulazioni sia dell’articolo 1 del D.L. n. 148/2017 che dell’articolo 54 del D.L. n. 50/2017, ha chiarito che il riferimento contenuto in entrambe le norme citate alle previsioni dell’articolo 6 del D.L. n. 193/2016, fa ragionevolmente ritenere, secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che il complessivo meccanismo conseguente alla “definizione agevolata” prevista dalla disposizione del 2016 si applichi a tutti i casi di definizione, compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel decreto-legge n. 148 del 2017.

Pertanto - conclude il messaggio INPS - anche in tali ipotesi appare applicabile la regola che consente il rilascio del D.U.R.C. sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, secondo le disposizioni previste nelle norme indicate.

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