La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del c.d.Decreto Rilancio, ha esteso il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19, ex lege 24 aprile 2020, n. 27, indicando una finestra temporale dal 5 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020, fermo restando il limite massimo di 30 giorni.
L’Inps, a seguito dell’estensione del periodo di fruizione del congedo COVID-19, ha provveduto ad aggiornare l’applicazione disponibile sul proprio sito istituzionale, consentendo di presentare la domanda di congedo COVID-19 in modalità giornaliera, al fine di richiedere i periodi fino alla data del 31 agosto 2020.
Si rammenta che la sopracitata legge, 17 luglio 2020, n.77, ha introdotto, dalla data di entrata in vigore della stessa, la possibilità di usufruire del congedo anche in modalità oraria.
L’INPS, successivamente, comunicherà le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo COVID-19 in modalità oraria, che potrà anche riguardare periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa e decorrenti dal 19 luglio 2020.
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