L’INPS con il messaggio 27 luglio 2020, n. 2968, fornisce chiarimenti a seguito delle richieste formulate dalle pubbliche amministrazioni dopo l'estensione del “congedo COVID-19” ai genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico ed in particolare sull’obbligo contributivo, sulla computabilità ai fini del trattamento di fine servizio/fine rapporto, nonché sulla copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Per tale congedo è stata prevista un’indennità pari al 50% sulla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga precedente l’inizio del periodo indennizzabile e la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
I periodi a retribuzione “piena” (primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino), con esclusione dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza, e i periodi a retribuzione “ridotta” al 30%, con esclusione dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza, nonché della quota di tredicesima mensilità, concorrono interamente ai fini delle predette prestazioni previdenziali. Inoltre, come specificato nelle note operative INPDAP 19 maggio 2003, n. 18 e 12 luglio 2006, n. 21, i periodi di congedo parentale a retribuzione “ridotta” dovranno essere calcolati per intero ai fini del trattamento di fine servizio e valorizzati su una retribuzione virtuale intera come se il dipendente avesse lavorato.
L’Istituto previdenziale rafforza il parere espresso dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali confermando che i periodi di “congedo COVID-19” sono valutabili ai fini delle prestazioni di trattamento di fine servizio/fine rapporto, così come previsto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito.
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