Esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni: recepita la normativa europea

Pubblicato il 27 settembre 2024

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 135 del 4 settembre 2024 di recepimento della direttiva (UE) n. 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Vediamone i punti fondamentali, anticipando da subito che gli articoli da 8 a 20, novellando il capo II del titolo IX del decreto legislativo n. 81/2008 sulla protezione sul lavoro da agenti cancerogeni o mutageni, ne estende l’applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana, estensione prevista proprio dalla direttiva (UE) 2022/431.

Sostanze tossiche per la riproduzione umana

L’articolo 9, comma 1, lettera a) reca la nozione di sostanze tossiche per la riproduzione umana, come detto ricomprese nell’ambito di applicazione del decreto legislativo.

Tale nozione si articola in:

L’articolo 10 specifica poi i termini dell’estensione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana dell’applicazione delle norme in materia di eliminazione o riduzione degli agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro.

Innanzitutto, viene sancito il principio fondamentale di sostituzione della sostanza tossica per la riproduzione, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che non risultino nocivi o risultino meno nocivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; in via subordinata, si prevede la produzione o l'utilizzo della sostanza in un sistema chiuso o, se ciò non sia possibile:

Obblighi per le aziende

L’articolo 1 inserisce l’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione umana nella casistica per la quale è esclusa la possibilità di deroga all’obbligo per il committente di appalti od opere da svolgersi all’interno della propria azienda di adozione di un documento unico di valutazione dei rischi.

L’esposizione a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana nell’ambito delle fattispecie per le quali è esclusa la possibilità (relativa ai datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori) di svolgimento della valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate è invece sancita dall’articolo 2.

Il comma 5 dell’articolo 21 inserisce poi un nuovo allegato XLIII-bis nel Testo unico che stabilisce i valori limite biologici e le misure di sorveglianza sanitaria relativi al piombo e ai suoi composti ionici; la sorveglianza sanitaria è dunque obbligatoria quando l’esposizione del lavoratore a una concentrazione di piombo nell’aria sia superiore al limite previsto nell’allegato stesso, o quando nel lavoratore - in base al monitoraggio biologico, anch’esso obbligatorio - sia accertato un contenuto di piombo nel sangue superiore al limite.

L’articolo 13 modifica poi le norme specifiche in materia di informazione e formazione stabilite per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, estendendole ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione umana.

In particolare, è prevista la ripetizione, a cura del datore di lavoro, delle attività di informazione e formazione con cadenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni cambiamenti che influiscano sulla natura e sul grado dei rischi.

NOTA BENE: La ripetizione è in ogni caso obbligatoria quando i lavoratori siano esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro.

Esteso poi alle sostanze tossiche per la riproduzione l’ambito di applicazione delle norme (prima del decreto previste solo per l’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni) sulle misure che, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro deve adottare nel caso di lavorazioni particolari per le quali sia prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori.

La presenza nelle aree interessate dei lavoratori addetti a tali operazioni deve essere in ogni caso limitata al tempo strettamente necessario per le operazioni medesime.

Sanzioni

E’ invece l’articolo 3 a modificare le sanzioni penali a carico del datore di lavoro per l’omissione dell’obbligo di valutazione dei rischi, estendendole ai casi in cui l’inadempimento riguarda lavoratori esposti a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana.

La sanzione penale è dell’arresto da 4 a 8 mesi.

In sintesi

Articolo 9

Definisce le sostanze tossiche per la riproduzione umana, incluse quelle senza soglia, con soglia e non contemplate nell'allegato XLIII.

Articolo 10

Prevede la sostituzione delle sostanze tossiche, riduzione dell'esposizione e misure per sostanze prive di soglia.

Articolo 1

Inserisce l'obbligo di valutazione dei rischi per le sostanze tossiche per la riproduzione nelle attività di appalto.

Articolo 2

Esclude la possibilità di valutazione dei rischi con procedure standardizzate per sostanze tossiche in aziende con meno di 50 dipendenti.

Articolo 21

Introduce un nuovo allegato XLIII-bis per il piombo e i suoi composti, con valori limite biologici e sorveglianza sanitaria.

Articolo 13

Estende le norme di informazione e formazione ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione umana.

Articolo 3

Modifica le sanzioni penali per il mancato rispetto dell'obbligo di valutazione dei rischi, includendo i rischi da sostanze tossiche per la riproduzione.

Allegati
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