Esportazioni con la buona fede

Pubblicato il 22 febbraio 2008 Con la sentenza C-271/06 (Netto Supermarket), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha esteso agli scambi all’esportazione i principi enunciati nella sentenza C-409/04 (Teleos) sulla prova delle cessioni negli scambi intracomunitari. La Corte ha stabilito che non si può obbligare il fornitore, che ha agito onestamente ed ha presentato prove astrattamente idonee a giustificare il diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria, ad assolvere l’Iva, qualora le prove addotte dovessero rivelarsi false e fosse quindi ravvisabile un comportamento fraudolento del terzo acquirente. In sostanza, la suddivisione del rischio di frode tra operatori e Fisco, in relazione a raggiri posti in essere da terzi, deve essere compatibile con il principio di proporzionalità: è quindi escluso che un regime nazionale possa far ricadere l’intera responsabilità del pagamento dell’Iva sul fornitore, a fronte di una frode alla quale questi è totalmente estraneo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy