Esportatori abituali, lettere di intento per il 2024

Pubblicato il 14 dicembre 2023

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno diverse imprese si trovano a dover predisporre le dichiarazioni di intento per l’anno 2024. Come noto, i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell'Iva, sono tenuti a redigere e trasmettere in via telematica (direttamente, ossia tramite Entratel o Fisconline, ovvero mediante un soggetto abilitato) la dichiarazione di intento (che può riguardare una singola operazione oppure una o a più operazioni sino a un determinato importo) in conformità al modello approvato. A fronte di tale invio, l’Amministrazione finanziaria rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Il fornitore potrà visionare le informazioni risultanti dalle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali solo accedendo al proprio cassetto fiscale.

Dette informazioni saranno consultabili anche attraverso un intermediario abilitato, delegato ad accedere al cassetto fiscale. Resta nella facoltà dell’esportatore abituale mettere a disposizione del fornitore “copia” della dichiarazione di intento, al fine di evitare dubbi sull’applicabilità o meno dell’Iva all’operazione. Allo stesso modo, questi, potrebbe comunicare al fornitore anche solo il numero di protocollo della dichiarazione di intento inviata all'Agenzia nonché il plafond che si intende utilizzare. In tali eventualità appare ancora possibile poter effettuare un primo riscontro dell’avvenuta presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo del servizio “Verifica ricevuta dichiarazione d’intento” presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore, per altro verso, è tenuto a indicare nelle fatture emesse gli estremi del “protocollo” di ricezione della dichiarazione di intento inviata all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale. Pertanto, prima di effettuare l’operazione senza applicazione dell’Iva occorrerà “controllare” con attenzione il proprio cassetto fiscale al fine di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento.  Nel caso in cui, in presenza di una dichiarazione di intento correttamente inviata dall’esportatore abituale, il fornitore abbia erroneamente emesso una fattura con Iva, è sempre possibile emettere una nota di accredito ed emettere nuovamente la fattura, questa volta senza applicazione dell’Iva.

Occorre tener presente, altresì, che - partire dal 01/01/2022 - per emettere la fattura elettronica per le operazioni in regime di non imponibilità Iva ex articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72, sulla base di una dichiarazione d’intento ricevuta, il cedente/prestatore deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria ai fini della trasmissione del documento al Sistema di Interscambio.

Sul piano sanzionatorio, la norma di riferimento è il comma 4 bis, dell’articolo 7 del Dlgs. 471/1997; in particolare, è punito con una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta il fornitore dell’esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8, co. 1, lett. c) DPR 633/72 senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia della dichiarazione di intento.

In tal modo, la sanzione proporzionale applicabile al fornitore si aggancia solo al fatto di non aver operato detta verifica preventiva, mentre prescinde dal fatto che l’esportatore abbia trasmesso una dichiarazione non veritiera o che non risulti in regola con le prescrizioni di legge (in quest'ultima ipotesi, dell'imposta e della sanzione risponde, salva la complicità delle parti, il solo cessionario). Per quanto riguarda il cessionario, invece, in presenza di una fattura irregolare, è applicabile la sanzione di cui all'articolo 6 co.8 del DLgs. 471/97 (100% dell'imposta con un minimo di 250 euro), se questi non provvede alla regolarizzazione nei termini indicati dalla norma.

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