Non è sanzionabile l'esportatore abituale che ha inviato regolare dichiarazione d'intento, riferita ad un numero indeterminato di operazioni, al fornitore, se questi, con il consenso del cliente, per alcune operazioni poste in essere da un certo momento in avanti o limitatamente ad alcune di esse emette fattura con Iva. Non è sanzionabile neanche il fornitore.
Secondo la risposta n. 954-6/2018 dell'Agenzia tale comportamento è legittimo, pertanto:
È con la circolare 20/2018 che Assonime dà contezza della risposta ricevuta dall'Agenzia delle entrate sulla consulenza giuridica chiesta in merito alla possibilità data dall'art. 8, primo comma, lettera c) del d.p.r. n. 633 del 1972 ai soggetti che possiedono lo status di esportatori abituali e che presentano al fornitore apposita dichiarazione d'intento, di effettuare acquisiti senza applicazione dell'imposta.
Di prassi, nella lettera d’intento viene indicato l’importo entro il quale si chiede di fatturare senza applicazione dell’Iva e il cliente emette fattura in regime di non imponibilità fino a esaurimento di detto ammontare.
Ma, conferma l'Agenzia delle Entrate ad Assonime, se autorizzato dall’esportatore abituale che ha inviato la lettera d'intento, lo stesso cliente può emettere fattura con Iva, limitatamente a singole operazioni, applicando la non imponibilità per le operazioni successive.
Ciò significa che l'esportatore abituale, che ha inviato regolare dichiarazione d'intento, può manifestare la volontà di non avvalersi dell’utilizzo del plafond per specifiche operazioni di acquisto senza revoca integrale della dichiarazione.
Infatti, il regime di non imponibilità Iva è un'agevolazione, dunque non deve necessariamente essere applicato a tutte le fatture emesse dal fornitore dopo la ricezione della lettera d’intento.
La possibilità di scegliere di non utilizzare il plafond in relazione a specifiche operazioni non deve necessariamente essere manifestata con specifiche modalità.
Nella stessa risposta ad Assonime l'Agenzia aggiunge che basta, ai fini della facoltà, il mero comportamento concludente, rilevabile anche a posteriori, come il pagamento dell’Iva addebitata in rivalsa da parte del cedente/prestatore e l’esercizio del diritto alla detrazione o la rinuncia a chiedere la restituzione dell’Iva addebitata.
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