L’art. 13 della Bozza del DDL Stabilità 2016 conferma anche per il 2016 lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.
L’agevolazione dovrebbe consistere in un esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
Il limite massimo di esonero sarebbe pari a 3.250 euro su base annua e spetterebbe ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetterebbe neanche con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio (anche se relativo alla Legge n. 190/2014, art. 1, c. 118) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
Inoltre, l’esonero non spetterebbe ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge.
Per i datori di lavoro del settore agricolo il nuovo esonero si applicherebbe:
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