Esonero filiere agricole, istruzioni INPS

Pubblicato il 13 aprile 2021

Con la circolare n. 57 del 12 aprile 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro il 12 maggio 2021, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito dell’INPS.

Esonero filiere agricole, la disciplina

L’art. 222 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, ha introdotto a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Esonero filiere agricole, datori di lavoro interessati

L’esonero straordinario della contribuzione è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non si applica, pertanto, nei confronti delle P.A.

Rientrano nell’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, introdotti dall’art. 58-quater del D.L. n. 104/2020.

Esonero filiere agricole, misura dell’esonero

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

In particolare, non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

Esonero filiere agricole, presentazione della domanda

Come anticipato in premessa, per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro il 12 maggio 2021, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito dell’INPS.

In attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime”.

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