Esonero fattura elettronica per corsi di sport invernali: novità e requisiti MEF

Pubblicato il 06 dicembre 2024

Il Decreto MEF del 22 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, introduce un'importante novità riguardo all'emissione della fattura per le prestazioni relative ai corsi di sport invernali. In sintesi, il decreto stabilisce che l'emissione della fattura non è obbligatoria per queste prestazioni, salvo che non venga espressamente richiesta dal cliente al momento dell'erogazione del servizio.

L'obiettivo del provvedimento ministeriale è quello di semplificare gli obblighi fiscali per le attività sportive invernali, rendendo più semplice la gestione delle fatture per le imprese del settore, purché queste non siano espressamente richieste dai clienti. A tale riguardo, si osserva che:

Esoneri dall'emissione della fattura elettronica: estensione ai corsi di attività sportiva invernale

L'articolo 22, comma 1, del DPR n. 633/1972 prevede una serie di esoneri dall'obbligo di emissione della fattura elettronica per alcune categorie di operazioni e prestazioni, con l'intento di semplificare gli adempimenti fiscali per determinati soggetti passivi IVA. In particolare, l'esonero riguarda operazioni di valore limitato, effettuate con frequenza e uniformità, che comporterebbero un onere eccessivo per il contribuente se sottoposte all'obbligo di fatturazione. Tra le principali categorie esentate troviamo, ad esempio, le cessioni al minuto, le prestazioni alberghiere, e i servizi resi in locali aperti al pubblico o in forma ambulante.

Con il nuovo Decreto MEF del 22 novembre 2024, l'esonero dall'obbligo di fattura elettronica si estende anche alle prestazioni di corsi di attività sportiva invernale. Tali corsi, che beneficiano di un'aliquota IVA ridotta al 5%, non necessitano di fattura se non richiesta dal cliente, a condizione che vengano erogati da soggetti iscritti agli albi delle federazioni sportive invernali riconosciute dal CONI. Questo ampliamento dell'esonero, inserito nel contesto normativo dell'articolo 22, mira a semplificare ulteriormente gli adempimenti fiscali per le attività sportive di piccole dimensioni e a incentivare la partecipazione a tali corsi, riducendo gli oneri burocratici a carico degli operatori del settore.

Ambito applicativo

L'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, introdotto dal Decreto MEF del 22 novembre 2024, si applica esclusivamente ai corsi di attività sportiva invernale come definiti dalla Tabella A, Parte II-bis del DPR 633/72. Questi corsi devono essere organizzati da soggetti iscritti in appositi albi regionali o nazionali e devono riguardare attività sportive invernali riconosciute dalle Federazioni di sport invernali del CONI.

Inoltre, per beneficiare dell'esonero, le prestazioni devono essere erogate in forma organizzata, anche in gruppi, e devono rispettare la condizione di applicazione di un'aliquota IVA ridotta al 5%, come stabilito dall'art. 5, comma 1, del DL 113/2024 (convertito in L. 143/2024).

L'esenzione dall'emissione della fattura per queste operazioni, che hanno un carattere di frequenza, uniformità e importo limitato, è pensata per evitare un onere amministrativo e burocratico eccessivo per gli operatori economici, a meno che il cliente non la richieda esplicitamente.

Obbligo di fattura su richiesta

Nel caso in cui il cliente richieda espressamente la fattura, questa deve essere emessa senza indugi, ma non oltre il momento dell'erogazione del servizio. Ciò significa che l'obbligo di fatturazione si attiva solo se il cliente manifesta la sua richiesta prima o al momento della prestazione, e non successivamente. Questa disposizione si inserisce nel contesto delle semplificazioni fiscali previste dall'art. 22 del DPR 633/72, che mira a ridurre gli adempimenti burocratici per operazioni di piccola entità, senza però compromettere i diritti del consumatore o la corretta gestione delle transazioni fiscali.

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