L’INPS, con circolare n. 36 del 28 febbraio 2018, ha fornito precisazioni normative ed indicazioni operative per il godimento dell’esonero introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 nato per promuovere forme di imprenditoria in agricoltura.
Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi.
Tale esonero, decorsi i primi trentasei, è ridotto al 66% per i dodici mesi successivi e al 50% per gli ulteriori dodici mesi.
L’esonero in questione non è cumulabile con altri benefici o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
La fruizione dell’esonero è subordinata alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente le seguenti condizioni:
L’esonero spetta, inoltre, a condizione che vengano rispettati i limiti relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a 15.000 euro.
Ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo.
La presentazione dell’istanza si effettua accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, dove è disponibile il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2018 (CD/IAP2018)”.
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