A pochi giorni dalla scadenza per il versamento della seconda rata dei contributi fissi per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale Artigiani e Commercianti, l’Istituto previdenziale rende note le istruzioni operative per poter fruire dell’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2021.
Come previsto dall’art. 1, comma 20, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e regolamentato dal Decreto Interministeriale del 17 maggio scorso, l’esonero in trattazione è dedicato ai lavoratori autonomi ed ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS ed ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000 e abbiano accusato un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% di quelli dell’anno 2019.
Il beneficio in trattazione rientra nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 ed è stato autorizzato dalla Commissione Europea il 14 luglio 2021.
Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dalla pandemia da Covid-19, con l’art. 1, comma 20, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il legislatore ha previsto la possibilità, per i lavoratori autonomi ed i professionisti di fruire dell’esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti laddove abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i contributi ed i premi dovuti all’INAIL.
Come previsto dall’art. 1 del Decreto Interministeriale di attuazione, l’esonero è concesso nel limite massimo di euro 3.000 su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.
Sono ammessi all’esonero in trattazione i soggetti iscritti:
Per quanto concerne le predette tipologie di lavoratori iscritte presso le gestioni INPS, le istruzioni operative sono state rese note con la circolare 6 agosto 2021, n. 124, ancorché le modalità di trasmissione delle domande di esonero siano state rinviate ad ulteriori indicazioni amministrative di prossima emanazione.
Per gli iscritti alle gestioni Art/Com e separata dell’Istituto l’esonero spetterà per i soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla gestione previdenziale d’appartenenza alla data del 1° gennaio 2021. Si rammenta, sin d’ora, che non saranno ammessi all’esonero i contribuenti che non abbiano proceduto tempestivamente all’iscrizione ad una delle predette gestioni previdenziali.
Tali soggetti dovranno:
Quanto al requisito citato alla lettera a), sono esclusi dalla verifica i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.
Qualora i soggetti siano iscritti alle gestioni Art/Com per l’attività svolta nell’ambito di più società o più studi professionali il requisito delle minori entrate dovrà essere verificato sul codice fiscale della società ovvero dello studio professionale nei quali l’attività del soggetto è esercitata in misura prevalente. Diversamente, nel caso in cui il soggetto sia titolare di un’attività in forma individuale e partecipi, contemporaneamente, in studi professionali o società, dovrà intendersi prevalente l’attività esercitata in forma individuale.
Per la verifica dei dati reddituali del periodo d’imposta 2019, i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO artigiani e commercianti dovranno fare riferimento al reddito imponibile individuato nel quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone fisiche trasmessa all’Amministrazione finanziaria entro l’ordinario termine ovvero entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero.
Si rammenta che per gli operatori sanitari di cui alla Legge n. 3/2018, già in quiescenza, non è richiesto il rispetto dei sopracitati requisiti. Altresì, il requisito reddituale non è richiesto per coloro che abbiano avviato l’attività nel corso del 2020.
La sussistenza della regolarità contributiva verrà effettuata sul codice fiscale del soggetto richiedente l’esonero direttamente dall’Istituto previdenziale a decorrere dal 1° novembre 2021 e per la contribuzione dovuta entro il 31 ottobre 2021.
Laddove il soggetto fosse titolare di un rapporto di lavoro dipendente, ad esclusione di quello intermittente senza indennità di disponibilità, l’esonero, applicabile su base mensile, non potrà spettare per le mensilità nei quali risulta attivo il rapporto di lavoro subordinato.
Diversamente, per il rispetto del precedente punto e) il richiedente non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro-quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive o esonerative e integrative della stessa. Sono, dunque, ritenuti incompatibili con la misura in trattazione:
L’esonero è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità ovvero con le rendite, dirette e indirette, erogate da INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali.
Come previsto dal Decreto Interministeriale 17 maggio 2021, l’esonero spetta nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.
Tale importo, però, potrà essere riproporzionato dall’Istituto sulla base delle domande pervenute nei limiti di importi di spesa individuati in 1.500 milioni di euro.
Nei casi di sussistenza parziale di rapporti di lavoro subordinato ovvero di status di pensionato, l’esonero spetta per le sole mensilità in cui non vi sia coincidenza con la predetta attività lavorativa ovvero con la prestazione pensionistica. In tali ipotesi, l’importo verrà direttamente riproporzionato dall’INPS.
Il godimento dell’esonero in trattazione lascia ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ed il riconoscimento dell’accredito pieno è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.
Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, l’esonero avrà ad oggetto i contributi fissi trimestrali e si applicherà sulla contribuzione oggetto di tariffazione per l’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, al netto di altre agevolazioni o riduzione delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria. Parrebbe, dunque, che utilizzando il criterio di cassa le quote di contribuzione oggetto di esonero siano rinvenibili nella prima, seconda e terza rata dell’anno 2021, rispettivamente scadenti il 17 maggio 2021 (posticipata al 20 agosto 2021), il 20 agosto 2021 ed il 16 novembre 2021. Rimangono, chiaramente, esclusi gli importi relativi ad anni precedenti ancorché inseriti nelle scadenze dell’anno 2021.
Per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, che dichiarano redditi da lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’esonero avrà ad oggetto i contributi complessivamente dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con la nuova aliquota del 25,98%. Nel caso in cui tali soggetti siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie rimarrà la consueta aliquota pari al 24%.
Nell’attesa che vengano implementate le procedure informatiche per la presentazione della domanda di esonero – che verranno rese note con l’emanazione di un prossimo messaggio dell’Istituto – ai sensi del punto 6) della circolare esplicativa, i contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell’esonero e intendono presentare la relativa istanza potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze successive alla pubblicazione della citata circolare n. 124/2021. In tal senso, dunque, premesso che l’esonero è applicabile alle predette prime tre rate di competenza dell’anno 2021 – almeno per i soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti – il prossimo modello F24 in scadenza al 20 agosto 2021, anche eventualmente contenente la prima rata dei contributi fissi 2021, potrà non essere posto in pagamento. Resta, ovviamente, inteso che nel caso di esito negativo all’istanza di esonero saranno dovute le sanzioni civili per omesso versamento ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. a), Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalla data di scadenza legale del versamento.
Coloro che, invece, decidano di procedere, comunque, al versamento delle predette somme, potranno – una volta accertato l’esito positivo della richiesta di esonero – richiedere che le somme eccedenti vengano poste in compensazione ovvero a rimborso con domanda da presentare all’Istituto entro il 31 dicembre 2021 ed in relazione all’importo dell’agevolazione effettivamente spettante.
La domanda – non ancora disponibile – dovrà essere inviata tramite i seguenti percorsi:
Le domande dovranno pervenire entro il termine del 30 settembre 2021 e sarà cura dell’Istituto previdenziale comunicare il complessivo importo spettante sulla base dei mesi di attività e sulla contribuzione potenzialmente esonerabile. Eventuali importi da versare successivi all’accoglimento dell’esonero potranno essere versati dal contribuente entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa.
QUADRO NORMATIVO Legge 30 dicembre 2020, n. 178 |
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