Esonero contributivo anche a seguito di fusione

Pubblicato il 05 novembre 2015

L’A.N.I.S.A. ha posto un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 118, Legge n. 190/2014, concernente la fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015.

Più nello specifico è stato chiesto se, ai sensi della disposizione citata, nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la fusione, la società incorporante possa fruire del suddetto esonero, laddove l’operazione stessa venga posta in essere nell’anno 2016.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 25 del 5 novembre 2015, ha evidenziato che, in assenza di un’interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso.

Alla luce di ciò, il Ministero ritiene, pertanto, che il cessionario incorporante abbia il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.

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