Con comunicato del 7 maggio 2021 il Ministero del lavoro ha reso noto che il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato il decreto interministeriale per l'esonero contributivo parziale 2021 dei lavoratori autonomi e dei professionisti.
L'atteso provvedimento, che sta per essere pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro nella sezione pubblicità legale, definisce i soggetti destinatari dell'esonero, i requisiti da possedere e le scadenze per la presentazione delle domande ai rispettivi enti previdenziali.
Il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti è stato istituito dall'articolo 1, commi 20-22, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, incrementata di 1.500 milioni di euro dall'articolo 3 del decreto Sostegni.
La dotazione complessiva, per il 2021, del Fondo è pari ora a 2.500 milioni di euro, stanziamento che costituisce il relativo limite di spesa.
L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Il decreto Sostegni ha infatti introdotto il comma 22-bis alla legge di Bilancio 2021, prevedendo che il beneficio sia concesso ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19
La definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero è rimessa a uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il primo è stato firmato appunto lo scorso 7 maggio.
Il Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Il decreto interministeriale stabilisce che sono destinatarie dello sconto parziale contributivo per l'anno 2021 le seguenti categorie di lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali entro il 1° gennaio 2021.
Si tratta di lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e lavoratori iscritti alla Gestione separata e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato.
L'esonero è riconosciuto nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.
Si tratta di professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
L'esonero è riconosciuto nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno.
Si tratta di medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'esonero è riconosciuto nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.
Per tutti, restano comunque dovuti i contributi integrativi e i premi INAIL.
I lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza devono possedere i seguenti requisiti:
Tali requisiti non si applicano ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l'attività.
Gli stessi soggetti devono trovarsi per tutto il periodo oggetto di esonero nelle seguenti condizioni:
Per i lavoratori autonomi e collaboratori in quiescenza l'esonero è riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020.
In tutti i casi, l'esonero parziale può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
Ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS è destinata la quota parte del limite di spesa pari a 1500 milioni di euro.
L'importo del beneficio è riconosciuto sulle rate relative alla tariffazione annuale di competenza 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021.
L'eventuale contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o rimborso con domanda da presentare entro il 30 novembre 2021.
La fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva.
La domanda è presentata entro il 31 luglio 2021, a pena di decadenza, secondo lo schema predisposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
L'INPS avverte i beneficiari dell'esonero sull'esito delle verifiche tramite i propri sistemi istituzionali di comunicazione bidirezionale.
Ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza è attribuita la quota parte del limite di spesa pari a 1000 milioni di euro.
L''esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi.
Le domande sono presentate dai professionisti entro il 31 ottobre 2021 agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, secondo lo schema dagli stessi predisposto.
Per i lavoratori autonomi e collaboratori in quiescenza di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata dell'INPS e alla presentazione del quadro RR sez. Il della dichiarazione dei redditi la domanda è presentata entro il 31 luglio 2021 all'INPS.
Per medici, agli infermieri e altri professionisti e operatori in quiescenza, tenuti a versare i contributi ai rispettivi enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda è presentata invece ai singoli enti previdenziali.
L'esonero viene riconosciuto nei limiti di spesa summenzionata.
L'INPS in caso di superamento del limite di spesa provvede a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari, che dovranno integrare il versamento secondo le indicazioni del medesimo Istituto.
Per le Casse private i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari sono definiti con successivo decreto.
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