L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 169 del 12 luglio 2007, si è pronunciata negativamente sull’operatività del regime transitorio, previsto dall’articolo 36, comma 23 del decreto legge 223 /06, nel caso del fondo di solidarietà del personale di Poste Italiane. Il fondo eroga assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. Secondo l’Agenzia, questi assegni straordinari sono soggetti al regime della tassazione separata, previsto dall’articolo 19, comma 2, del Tuir, con l’applicazione della stessa aliquota usata per tassare il Tfr. Questa aliquota deve essere applicata interamente se il rapporto è cessato dal 4 luglio attuazione di atti e accordi stipulati da questa data in poi.
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