Il ministero del Lavoro fornisce delucidazioni, con rifermento alla procedura di esodo incentivato del settore del credito, sul riscatto diretto che grava sul datore di lavoro.
In particolare, viene chiesto di dare un parere, nell’ambito della procedura di esodo incentivato, sulla facoltatività o meno del riscatto dei periodi contributi aggiuntivi, da parte del datore di lavoro, per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.
Il riferimento normativo è alla L. n. 232/2016 che, per il triennio 2017-2019, ha previsto la possibilità per i dipendenti del settore del credito ordinario e cooperativo di accedere ad un assegno straordinario per il sostegno al reddito.
Il provvedimento di attuazione - decreto interministeriale 3 aprile 2017 – stabilisce che siano i Fondi di solidarietà a versare gli oneri correlati a periodi riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso allo strumento, per quei lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni.
Spetta ai datori di lavoro versare gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili. Sul punto la circolare Inps n. 188/2017 ha specificato che il datore di lavoro ha la facoltà di esercizio del riscatto o di ricongiunzione dei periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, da parte dei lavoratori occupati.
Sulla natura del riscatto in parola, l’interpello del ministero del Lavoro n. 5 dell’11 luglio 2019 precisa che la legge 232/2016 ha introdotto misure per la gestione occupazionale degli esuberi nell’ambito del settore del credito. Ciò deve essere attuato intraprendendo un percorso di confronto sindacale, al fine di contemperare le esigenze dei lavoratori con quelle dei datori di lavoro.
Nello specifico, non si prevede nessun obbligo, da parte del datore di lavoro, di esercitare la domanda di riscatto a favore dei propri dipendenti.
L’accesso alla prestazione straordinaria è subordinato all’osservanza della relativa procedura, attivata in base ad appositi accordi collettivi stretti tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali.
E’ con tale accordo collettivo che vengono stabiliti i termini e le modalità per l’attuazione della procedura di esodo. L’accordo può essere depositato alla competente sede Inps, che verificherà l’esistenza dei requisiti e l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Tale cessazione deve avvenire non oltre il 30 novembre 2019.
Quindi, a seguito dell’accordo siglato, il datore di lavoro è soggetto al pagamento dei relativi oneri ai fini del riconoscimento dell’assegno straordinario e, se previsto, alle questioni legate al riscatto dei contributi.
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