Esercizio abusivo della professione. Tutela estesa per l'Ordine

Pubblicato il 23 agosto 2017

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nel confermare la condanna di un soggetto (in associazione con altri) per esercizio abusivo della professione di psicologo, ha ammesso la costituzione di parte civile del relativo Ordine professionale per il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti dalla categoria, a tutela della quale l’Ordine è posto.

Risarcimento danni patrimoniali da concorrenza sleale

Tutela estesa, dunque, non solo ai danni morali, ma anche a quelli patrimoniali che, sia pure indirettamente, siano derivati ai professionisti dalla concorrenza sleale esercitata del soggetto non abilitato.

In tal senso gli stessi Giudici di merito hanno correttamente evidenziato – chiariscono gli Ermellini con sentenza n. 39339 del 22 agosto 2017 - come nell'atto di costituzione dell’Ordine degli Psicologi, risulti con chiarezza che il risarcimento sia stato richiesto “in relazione alla associazione finalizzata all'abusivo esercizio della professione, e quindi anche al reato fine”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy