La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nel confermare la condanna di un soggetto (in associazione con altri) per esercizio abusivo della professione di psicologo, ha ammesso la costituzione di parte civile del relativo Ordine professionale per il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti dalla categoria, a tutela della quale l’Ordine è posto.
Tutela estesa, dunque, non solo ai danni morali, ma anche a quelli patrimoniali che, sia pure indirettamente, siano derivati ai professionisti dalla concorrenza sleale esercitata del soggetto non abilitato.
In tal senso gli stessi Giudici di merito hanno correttamente evidenziato – chiariscono gli Ermellini con sentenza n. 39339 del 22 agosto 2017 - come nell'atto di costituzione dell’Ordine degli Psicologi, risulti con chiarezza che il risarcimento sia stato richiesto “in relazione alla associazione finalizzata all'abusivo esercizio della professione, e quindi anche al reato fine”.
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