Il Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’Economia, con la risoluzione n. 5 diffusa ieri, ha precisato che non sono tenuti a pagare l’Ici né l’assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica concesso in locazione con patto di futura vendita, né il coniuge separato o divorziato. Il Dipartimento ha ricordato la sentenza della corte di Cassazione n. 654 del 14 gennaio 2005, che stabiliva che il locatario con patto di futura vendita vanta nei confronti del locatore solo un diritto personale di credito e non un diritto reale di godimento. Del resto, secondo l’articolo 3 della normativa Ici, sono soggetti passivi il proprietario o il titolare di altro diritto reale sugli immobili. Secondo il Dipartimento, non è tenuto a pagare l’imposta neppure il coniuge al quale è stata assegnata la ex casa coniugale, a seguito di separazione o di divorzio, perchè anche in questo caso ha un diritto di natura personale.
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